Tassazione separata per il patto di non concorrenza
A cura della redazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10/06/2008 n.234E, ha precisato che le somme corrisposte all'ex dipendente a titolo di non concorrenza sono classificate come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata ex art.17, c.1, lett.a) del TUIR, nello Stato dove si è svolta l'attività che le ha generate.
Ne consegue che se un lavoratore italiano trasferisce la residenza in un altro Stato, per effetto della presunzione assoluta di cui all'art. 23, c.2, lett. a) del TUIR nonché per effetto della convenzione sulle doppie imposizioni in essere tra l'Italia è l'altro Stato in cui è andato a vivere e a lavorare il dipendente, le somme corrisposte a titolo di patto di non concorrenza, dovranno essere tassate nel nostro Paese.
Più precisamente ricorda l'Agenzia delle Entrate, in base alla predetta disposizione del TUIR alcuni redditi, comprese le somme corrisposte in virtù di un patto di non concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se sono corrisposti: dallo Stato stesso, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
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