L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 4 maggio 2010, ha precisato che nel caso in cui l’Ufficio accertatore abbia recuperato a tassazione costi dedotti nell’esercizio non di competenza, è possibile, comunque, per i contribuente, inviare la domanda di rimborso della maggiore imposta pagata per l’esercizio nel quale doveva effettuarsi la deduzione, entro 48 mesi.
Si specifica, dunque, che il recupero non è pregiudicato dall’avvenuto decorso del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/98, ovvero di quello per la proposizione della domanda di cui all’art. 38 del DPR n. 602/73.
L’Agenzia fa, in particolare, riferimento, all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, secondo cui il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, secondo la disposizione in esame, in mancanza di specifiche disposizioni, può essere presentata solo entro 48 mesi dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.