L’Inail, con la delibera n. 79 del 21 aprile 2010, ha previsto, trascorsi due anni dalla data di inizio dell’attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, la possibilità di applicare al datore di lavoro in regola con le disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa (si veda tabella allegata alla delibera).
Per ottenere la riduzione, il datore deve presentare specifica istanza (entro il 28.2 ovvero 29.2, in caso di anno bisestile, dell’anno per il quale è richiesta la riduzione), fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Istituto. Il provvedimento è adottato in seguito all’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.