L’Inps, con il messaggio n. 7044 del 16 settembre 2014, ha precisato che il datore di lavoro edile, nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, deve provvedere a verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del, sia pur diverso, limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20% previsto dalla legge).
Secondo il Ministero del Lavoro (lettera circ. n. 14974/2014), infatti, il criterio di computo dei contratti a tempo indeterminato previsto dal DL 34/2014 (L. 78/2014) è applicabile anche nel settore edile, non essendoci riscontro di una diversa disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, facendo salvi nel contempo gli eventuali successivi interventi delle parti sociali.