Termine nullo: ok al cumulo tra indennità risarcitoria e disoccupazione
A cura della redazione

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23876 depositata il 26 agosto 2025, si sono espresse in merito alla cumulabilità, in caso di dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto, tra l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 e l’indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935.
In particolare, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro - con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 -, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l’indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa alla corresponsione dell’indennità ex art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
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