Con la circolare n. 139 del 31 luglio 2003 l'Istituto rinuncia alla pretesa di contribuzione. Ricordiamo che l'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva attuata con il d.lgs. 314/97 ha reso imponibili le predette somme a partire dal 1° gennaio 1998; l'Istituto negli anni passati aveva preteso la contribuzione anche per i periodi antecedenti. Dopo numerose sconfitte in sede giudiziaria ed a seguito delle recenti sentenze della corte di cassazione (6494/02 - 6800/02) ha precisato che intende rinunciare alle predette somme con abbandono dei procedimenti giudiziari in essere e con compensazione delle spese. Per i versamenti effettuati avvenuti al soppresso Fondo autoferrotramvieri non ci sarà però alcun rimborso.