L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 198 del 30 luglio 2025, ha precisato che le misure compensative riconosciute ai lavoratori, volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale, possono fruire del regime della tassazione separata, in quanto considerate equipollenti al TFR.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate l’istante che ha proposto l’interpello ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).

Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle somme relative alle spettanze di fine rapporto, comunque denominate, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l'Istante dovrà corrispondere, unitamente alla somma capitale, le misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.

Secondo l’istante, tali misure compensative, essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 del TUIR e quindi possa fruire del regime della tassazione separata.

L’Agenzia delle entrate è concorde con quanto sostenuto dall’istante.

A tal fine richiama il testo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

Sul concetto di indennità equipollenti è intervenuto il Ministero delle finanze con la circolare 2/1986 che ha precisato che l’equipollenza non può che corrispondere al ''equivalenza'', con la conseguenza che appare evidente che rientrano senza esclusioni nella categoria in argomento tutte le indennità che vengono corrisposte ''in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato'' (ex art. 2120, primo comma).

Da quanto sopra ne deriva che, tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, le stesse rientrino tra le indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, da assoggettare a tassazione separata ai sensi del successivo articolo 19, comma 2 bis, del medesimo Testo unico.