A decorrere dal 1° gennaio 2006 è venuta meno la speciale detrazione pari a euro 61,97 disposta dall'art. 11, c.5, DLgs 47/2000 e prevista in via transitoria per sopeprire all'abrogazione dell'abbattimento annuo spettante sulla quota di TFR.
In particolare ricordiamo che la detrazione è stata applicata sull'imposta relativa ai TFR liquidati in seguito di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.
Pertanto per le cessazioni intervenute dopo la suddetta data l'imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto non verrà più diminuita dalla detrazione fiscale.
In ogni caso continuerà ad essere applicata anche nel 2006 la detrazione pari a 61,97 euro l'anno prevista dall'art. 19, c.1, del TUIR per le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni. Non si applicherà invece tale detrazione sui TFR liquidati per cessazione di rapporti di lavoro che sono stati insturati inizialmente a tempo determinato, ma che sono stati senza soluzione di continuità trasformati a tempo indeterminato.