TFR al Fondo di Tesoreria e al Fondinps, compilazione del flusso Emens e operazioni di conguaglio
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 07/03/2008 n.5859, in vista della scadenza del 17 marzo p.v. per effettuare le annuali operazioni di conguaglio contributivo, ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito all'assoggettamento a contribuzione del TFR destinato al Fondo di Tesoreria e al Fondinps.
In particolare:
- Il coefficiente di rivalutazione delle quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria alla data del 31/12/2007 risulta pari al 3,485981%. Ai fini del versamento il coefficiente deve essere troncato alle solo due cifre decimali (3,48).
- Ai fini della compilazione del flusso Emens, nell'elemento "contribuzione" presente in "Mese tesoreria", deve essere riportato l'importo del versamento effettuato sul mod. DM10 con i codici CF01 e CF02 e non anche quello riferito al codice CF11; nell'elemento "MeseFondinps", invece, deve essere indicato quanto versato con il mod. F24 con la causale FOIN, comprensivo delle somme aggiuntive.
- Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro applicando un tasso pari all'1,5% in misura fissa, oltre al 75% della variazione ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. L'incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore al netto dell'imposta sostitutiva pari all'11%.
- Il datore di lavoro dovrà conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Detto meccanismo opera da subito per i lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso del 2008, mentre in tutti gli altri casi troverà applicazione alla fine del corrente anno a decorrere dal quale andrà a regime.
- In merito ai lavoratori per i quali nel 2007 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria ed il cui rapporto di lavoro viene a cessare nel corso del corrente anno, i datori di lavoro in sede di liquidazione del TFR provvederanno a recuperare dal predetto Fondo le quote precedentemente versate comprensive della rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva, il cui importo deve essere riportato nel quadro D del mod. DM10 con il codice di nuova istituzione PF30.
- In questo caso ai fini della compilazione del flusso Emens, dovrà essere riportato nell'elemento "Rivalutazione" presente in "Contribuzione" l'importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro al netto dell'imposta sostitutiva. Quest'ultima dovrà essere indicata nell'elemento "ImpostaSostitutiva" presente in "Prestazione".
- Per quanto riguarda la fruizione delle misure compensative di cui all'art.8 DL 203/2005 (convertito in L. 248/2005) l'INPS precisa che per i lavoratori neoassunti ed in ogni caso per il recupero di eventuali periodi pregressi: se l'azienda non ha effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa, a decorrere dalla prima denuncia utile potrà conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici di nuova istituzione TF15 (per la previdenza complementare) e TF16 (per il Fondo di Tesoreria); se invece l'azienda si trova nella condizione di dover restituire quote della misura compensativa già fruite in relazione alle somme in precedenza versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare l'ammontare della misura fruita in eccedenza ed indicheranno poi l'importo da restituire nel quadro B/C del DM10 con il codice di nuova istituzione M123. Dovranno invece utilizzare il codice M124 per la restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare.
- Le misure compensative abbattono le aliquote intere relative alle contribuzioni minori dovute da ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. In caso di incapienza le aziende potranno attingere da qualunque altro contributo versato all'INPS, ma non ad altri enti previdenziali. La misura compensativa non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro. Spetta invece per intero con riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori part time la misura opera in proporzione alla contribuzione ridotta.
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