La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21143 del 13 ottobre 2010, ha stabilito che i creditori del lavoratore al quale non venga pagato il tfr da parte del datore di lavoro sono, comunque, garantiti dal Fondo Inps.
L’intervento del Fondo di garanzia, data la sua natura prettamente previdenziale, opera, in via generale, nei confronti di tutti gli aventi diritto, compresi, quindi, anche i cessionari a titolo oneroso del credito spettante al lavoratore.
La locuzione “aventi diritto”, infatti, fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo universale o particolare della successione nel diritto.