L'INPS, con il messaggio n. 23953 del 23 ottobre 2009, ha precisato che il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (e solo per tale periodo) è riconosciuto al datore di lavoro anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga, fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS autorizzato.
L'Istituto ricorda che, ai sensi della L. n. 464/1972, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa Integrazione Guadagni del TFR, erogato agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.
La possibilità del rimborso è preclusa solo qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) e le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima del licenziamento. Ciò detto, l'INPS ha specificato che non può essere considerato evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, che mantiene lo stato di sospensione attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva.