L’Inps, con il messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014, ha fornito precisazioni in materia di TFR.
In particolare, l’Istituto segnala che frequentemente le aziende – in difformità al dettato legislativo e alla disciplina di prassi – erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva
Al riguardo, l’Inps ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.
Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.