La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6204 del 15 marzo 2010, ha stabilito che l'esclusione di elementi retributivi dal calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere disposta in modo chiaro, univoco e non indiretto da parte della contrattazione collettiva.
L'art. 2120 c.c. prevede, infatti, che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione deve essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro, univoco e non indiretto. Il criterio dell'onnicomprensività della retribuzione costituisce in altri termini canone generale, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva che è autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del TFR.