TFR, previdenza complementare e fisco
A cura della redazione

Invece
si applicano differenti regimi fiscali al TFR e alle prestazioni previdenziali,
sulla parte che non è già stata tassata (la c.d. quota capitaria):
all'atto della liquidazione il TFR, al netto delle rivalutazioni, è soggetto
alla tassazione separata con un'aliquota pari al 23%. Sulle rendite, il
capitale e le anticipazioni per spese sanitarie richieste ai fondi di
previdenza, al netto dei rendimenti, si applica una tassazione a titolo di
imposta pari al 15% che si riduce in funzione degli anni di partecipazione al
Fondo pensione dopo il quindicesimo anno. Sulle altre anticipazioni richieste
alle forme di previdenza complementare, al netto dei rendimenti, si applica la
ritenuta fiscale del 23% a titolo d'imposta.
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TFR |
Previdenza complementare |
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Capitale |
Ritenuta
a titolo di imposta pari al 23%. |
1)
Rendite e capitale a scadenza:
l'imponibile per il suo ammontare complessivo, al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (i rendimenti), è
tassato con una ritenuta a titolo di imposta pari al 15% ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di
partecipazione a forme pensionistiche complementari entro il limite massimo
di riduzione di 6 punti percentuali. 2) Anticipazioni durante la vita lavorativa: è necessario distinguere tra: -
anticipazioni richieste per spese
sanitarie: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al
15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche
complementari entro il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. -
anticipazioni richieste per l'acquisto
della prima casa: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta viene applicata la ritenuta a titolo di
imposta pari al 23%. -
anticipazioni richieste per ogni altra
esigenza: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al
23%. |
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Rivalutazione del TFR |
Aliquota
pari all'11% a titolo di imposta sostitutiva |
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Rendimento dei Fondi di previdenza |
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Aliquota
pari all'11% a titolo di imposta sostitutiva |