Sul TFR e sulle prestazioni previdenziali integrative si applica lo stesso regime fiscale limitatamente ai rendimenti. Le rivalutazioni annuali del TFR e gli interessi ricavati attraverso l'investimento del TFR da parte dei Fondi di previdenza complementare sono assoggettati al prelievo fiscale pari all'11% a titolo d'imposta.

Invece si applicano differenti regimi fiscali al TFR e alle prestazioni previdenziali, sulla parte che non è già stata tassata (la c.d. quota capitaria): all'atto della liquidazione il TFR, al netto delle rivalutazioni, è soggetto alla tassazione separata con un'aliquota pari al 23%. Sulle rendite, il capitale e le anticipazioni per spese sanitarie richieste ai fondi di previdenza, al netto dei rendimenti, si applica una tassazione a titolo di imposta pari al 15% che si riduce in funzione degli anni di partecipazione al Fondo pensione dopo il quindicesimo anno. Sulle altre anticipazioni richieste alle forme di previdenza complementare, al netto dei rendimenti, si applica la ritenuta fiscale del 23% a titolo d'imposta.

 

 

TFR

Previdenza complementare

Capitale

Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

1) Rendite e capitale a scadenza: l'imponibile per il suo ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (i rendimenti), è tassato con una ritenuta a titolo di imposta pari al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari entro il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

2) Anticipazioni durante la vita lavorativa: è necessario distinguere tra:

- anticipazioni richieste per spese sanitarie: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari entro il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

- anticipazioni richieste per l'acquisto della prima casa: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

- anticipazioni richieste per ogni altra esigenza: sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

Rivalutazione del TFR

Aliquota pari all'11% a titolo di imposta sostitutiva

-

 

 

Rendimento dei Fondi di previdenza

-

Aliquota pari all'11% a titolo di imposta sostitutiva