TFS e TFR nella PA: riepilogati i termini per il pagamento
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha riepilogato i termini di liquidazione del TFS e TFR in favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazione, a seguito dei significativi interventi legislativi che hanno interessato l’argomento, da ultimo dalla Legge di Bilancio 2026 che ha ridotto da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per il pagamento dei medesimi trattamenti per coloro che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027.
I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione.
In particolare, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire:
- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
- in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi.
Invece, in merito alle modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento.
Riproduzione riservata ©