Totalizzazione dei contributi per la pensione di vecchiaia
A cura della redazione
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/04/2003 il decreto interministeriale lavoro e tesoro 7/02/2003 n.57 che da attuazione all'art. 71 della legge Finanziaria 2001 sulla totalizzazione dei contributi.
In particolare la legge 388/2000 aveva previsto che il lavoratore, il quale non abbia maturato il diritto alla pensione in alcuno dei fondi previdenziali presso i quali sono stati versati i contributi, possa cumularli al fine di raggiungere i requisiti contributivi necessari per la pensione di vecchiaia e inabilità (e non quella di anzianità), con l'unica condizione che i singoli periodi assicurativi non siano da soli sufficienti a soddisfare i requisiti minimi pensionistici.
Pertanto i soggetti beneficiari sono i lavoratori che non riescono a raggiungere la pensione di vecchiaia in una sola gestione previdenziale.
Il decreto ministeriale prevede che ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. L'importo della pensione a carico di ciascuna gestione si ottiene applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali.
Si ricorda inoltre che il procedimento di totalizzazione, totalmente gratuita, permette di acquisire il diritto alla pensione in alternativa alla ricongiunzione onerosa.
Infine si segnala che per ottenere la totalizzazione dei periodi previdenziali è necessario presentare apposita domanda all'ente presso cui da ultimo il lavoratore interessato è stato iscritto.