L’Inps, con il messaggio n. 8959 del 15 aprile 2011, ha reso noto che alla pensione liquidata in regime di totalizzazione si applica la stessa normativa prevista per altre pensioni. Pertanto, se il titolare della stessa continua a lavorare ha diritto ad un supplemento del trattamento pensionistico che già percepisce.

In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.
Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare qualsiasi collegamento tra la contribuzione accreditata successivamente alla liquidazione della pensione e una gestione compresa nella pensione in totalizzazione.
Ciò posto, si rappresentano alcune problematiche ricorrenti in tema di supplementi di pensione in totalizzazione e si forniscono i chiarimenti che seguono.
È stato chiesto se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel FPLD e nella Gestione Separata, intende intraprendere un'attività da lavoro autonomo e versare contributi nella Gestione Speciale per i lavoratori autonomi.