Autotutela possibile anche se la cartella diventa inoppugnabile
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 29/09/2016 n.3913, ha reso noto che in caso di iscrizione a ruolo, se il contribuente non propone opposizione dinnanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica, la cartella di pagamento diventa inoppugnabile.
Quanto detto vale anche nel caso in cui si intenda proporre opposizione avverso un avviso di addebito.
Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere all’istituto dell’autotutela al fine di farsi annullare in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella o di un avviso di addebito inoppugnabili oppure in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella o l’avviso di addebito, abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo.
Quindi se la citata Autorità ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, l’INPS darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio o l’annullamento a seconda dell’inesistenza totale o parziale dell’obbligo contributivo.
L’INPS, inoltre ritiene ammissibile la possibilità di ricorrere all’autotutela quando viene verificata, sulla base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur difronte ad un titolo non più impugnabile.
Non sarà invece possibile avvalersi dell’autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, se il debitore eccepisce l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso dal momento che la pretesa del contribuente non è basata su motivazioni che legittimano l’attivazione dell’istituto per ragioni di giustizia sostanziale.
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