Trasferibilità d'ufficio delle posizioni e soppressione dei Fondi Elettrici, Telefonici e Fondo Volo
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 26/09/2011 n.18304, facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare 97/2011, in merito alla trasferibilità d’ufficio ai sensi della soppressa L. 322/1958, ha precisato che se un soggetto, iscritto ad uno dei soppressi Fondi speciali Elettrici, Telefonici o al Fondo Volo e cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010, ha maturato la contribuzione non obbligatoria per periodi successivi a tale data, avrà diritto alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel FPLD purché non raggiunga il diritto alla pensione nell’ordinamento di appartenenza, neppure per effetto di tale ulteriore contribuzione.
Con la circolare 97/2011 l’INPS ha infatti precisato che la Legge 322/1958, abrogata dalla L. 122/2010, trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e al Fondo Volo, cessati dall’iscrizione ai suddetti Fondi entro la data del 30 luglio 2010, senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione.
Adesso l’Istituto previdenziale ha evidenziato che la trasferibilità d’ufficio continua a trovare applicazione anche nel caso in cui l’assicurato sia cessato dal servizio senza conseguire, a tale momento, il diritto alle prestazioni in base alla normativa del fondo di appartenenza.
Inoltre il diritto alla trasferibilità d’ufficio della posizione assicurativa trova applicazione quando il soggetto, al momento della cessazione dal servizio, non ha raggiunto né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità e non si sia avvalso della facoltà di versare volontariamente per periodi successivi al 30 luglio 2010.
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