Trasferimento d'azienda. Assunzione di lavoratori in mobilità e benefici contributivi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 3905 del 20/03/2009, rispondendo all'interpello n.18, ha precisato che le agevolazioni contributive di cui alla Legge 223/91 per le assunzioni di personale in mobilità spettano anche in caso di trasferimento d'azienda purchè vi sia stata l'effettiva cessazione dell'azienda originaria e la sussistenza in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa delle reali esigenze economiche.
In sostanza quello che il Legislatore vuole evitare è la possibilità di inscenare operazioni solo al fine di godere dei benefici contributivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro.
Pertanto se l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, ha continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dall'art. 2112 e come tale non meritevole dei benefici contributivi (Cass. 5554/2007).
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