Trasferimento d'azienda e godimento dei benefici ex L. 407/90
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 20 del 9 giugno 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di trasferimento d’azienda, di continuare ad usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, già goduti dall’impresa cedente.
Al riguardo, il Ministero preliminarmente precisa che la citata norma assicura, a determinate condizioni, il godimento di due benefici di differente entità: lo sgravio del 50% o lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro beneficiario, per un periodo di 36 mesi.
Le predette condizioni sono:
1. che il datore di lavoro beneficiario abbia proceduto ad “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”;
2. che il medesimo datore di lavoro abbia effettuato le predette assunzioni “con contratto di lavoro a tempo indeterminato” anche a tempo parziale fino a 20 ore settimanali.
Ciò detto e tenuto conto del fatto che in caso di trasferimento d’azienda i rapporti di lavoro proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità, il Ministero ha precisato che il predetto cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della Legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione.