Se il lavoratore viene trasferito in un nuovo reparto con mutamento delle funzioni non sempre può vantare che una tale situazione concretizzi la fattispecie del mobbing, dato che lo spostamento in uffici diversi da parte del datore di lavoro rientra nelle sue prerogative legittime (Cass.4/09/2007 n.18580).
Più precisamente secondo i giudici di legittimità spetta al lavoratore l'onere di dimostrare che la nuova attività svolta a seguito del trasferimento ha causato una dequalificazione professionale che ha avuto origine da un comportamento vessatorio del datore di lavoro.