La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 maggio 2007 n. 2096, ha ribadito che la cessione del pacchetto azionario non configura un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del cod. civ., da cui deriva la non necessarietà dell'attivazione della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90.

Nel caso di specie la lavoratrice ricorrente, dopo essersi dimessa per giusta causa dopo che il ramo d'azienda da cui dipendeva era stato ceduto ad altra società il cui pacchetto azionario era stato contestualmente ceduto ad una società terza, richiedeva un risarcimento sostenendo che la cessione del pacchetto azionario configurasse un trasferimento d'azienda e, conseguentemente, richiedeva la nullità del trasferimento stesso per la mancata attivazione della procedura di consultazione sindacale.

La pronuncia che si annota conferma l'orientamento dominante in cassazione, in base al quale si ha trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. solo quando si ha un effettivo mutamento della titolarità e non un mutamento, come nella cessione del pacchetto azionario, del controllo economico.