La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24098 del 13 novembre 2009, ha stabilito che, in caso di cessione di azienda, il credito dei lavoratori dipendenti avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto - maturato fino al momento della cessione, possibile oggetto di un'azione di accertamento ed esigibile solo alla futura cessazione del rapporto, salve le eccezioni di cui all'articolo 2120 c.c., commi dal 6 all'11 - può essere fatto valere in giudizio contro l'istituto cessionario solo se lo stesso credito risulti dallo stato passivo, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, articolo 90.
In particolare, la Suprema Corte è intervenuta in riferimento ad un caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito e di cessione delle attività o passività ovvero dell'azienda ad altro istituto.