Trasferimento: soggetto a imposte il contributo del datore di lavoro per l'affitto della casa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/10/2009 n.22520, ha deciso che il contributo che il datore di lavoro eroga al lavoratore trasferito per far fronte alle maggiori spese per la locazione della casa deve essere assoggettato a IRPEF poiché ha natura retributiva e non risarcitoria.
Infatti la Suprema Corte sottolinea che l'erogazione di tali somme rientra nella previsione contrattuale volta a incentivare il trasferimento del dipendente in funzione dei maggiori oneri connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, per cui esse costituiscono parte integrante della retribuzione.
Ne consegue che il loro assoggettamento a imposta non viola in alcun modo il principio di effettività contributiva previsto dall'art. 53 Cost., non consistendo nel rimborso di spese strumentalmente collegate con la produzione del reddito, né comporta disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.
Quanto sostenuto dai giudici di legittimità per i dipendenti degli istituti di credito, deriva dalla considerazione che il trasferimento a diversa sede di lavoro del funzionario dipendente da impresa bancaria non è da considerarsi un evento eccezionale, ma una modalità tipica di esecuzione del rapporto di collaborazione del personale direttivo, così che le spese sostenute dal funzionario per fare fronte alle ordinarie esigenze abitative proprie e della famiglia, anche se i costi relativi sono aumentati in ragione dello sviluppo del rapporto di lavoro che ha comportato il trasferimento ad un'altra sede, in nessun modo possono essere riferite a prestazioni eseguite a favore dell'impresa di appartenenza e nell'esclusivo suo interesse. Sulla base di queste considerazioni si può sostenere che il contributo che il datore di lavoro ha erogato a rimborso pur se parziale di queste spese costituisce una componente di reddito soggetta a tassazione.
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