Trasferta e trasferimento differiscono per la durata
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 06/10/2008 n.24658, ha deciso che la trasferta si distingue dal trasferimento per la breve durata, con la conseguenza che mancando per quest'ultimo il requisito della temporaneità sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 2103 c.c.
Secondo la Suprema Corte in via generale l'articolo predetto limita il potere datoriale di trasferimento alle ipotesi del passaggio da un'unità produttiva ad un'altra, prescrivendo la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come presupposto di legittimità dell'atto di trasferimento individuale. Presupposto questo che non è necessario sussista nel caso di trasferimento nell'ambito della stesa unità operativa.
Quindi il trasferimento si caratterizza per la presenza di un duplice requisito: il mutamento del luogo di lavoro e la presenza di due unità produttive (quella di provenienza e quella di destinazione).
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