Trattamento di integrazione salariale anche agli apprendisti in regime di solidarietà
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con nota prot. 13012 del 10/09/2009, rispondendo all'interpello 69/2009, ha precisato che il trattamento di integrazione salariale in deroga spetta anche ai lavoratori con contratto di apprendistato in regime di solidarietà dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma comunque interessate ad una riduzione di personale.
Per giungere a questa conclusione il Ministero del lavoro ha prima di tutto distinto tra lavoratori dipendenti di aziende destinatarie della CIGS (art. 1, L. 863/84) e quelle escluse da tale ammortizzatore sociale (art.5, c.5, L. 236/93).
Nel primo caso l'apprendista non può fruire dei contratti di solidarietà per espressa previsione legislativa (come precisato dal DM 46448/2009).
Nel secondo caso invece nel silenzio della legge si ritiene che il contributo di solidarietà possa essere riconosciuto anche agli apprendisti, come già affermato con la circ. Min lavoro 20/2004 che ritiene addirittura possibile la contestuale fruizione del contributo integrativo di solidarietà e il trattamento di integrazione salariale.
La nota prot. 13012/2009 precisa inoltre che la L. 102/2009 (c.d. Manovra anticrisi) che ha inteso far fronte all'attuale crisi economica in atto in Italia, garantisce ampie forme di sostegno al reddito ai lavoratori in difficoltà compresi gli apprendisti.
Questo obiettivo viene perseguito con la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.
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