Tribunale di Torino: qualifica del rapporto di lavoro
A cura della redazione
Il Tribunale di Tornino, con sentenza depositata il 5/04/2005, ha deciso che i collaboratori a progetto utilizzati dal committente con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ne consegue che il recesso intimato dall'azienda integra gli estremi del licenziamento ad nutum ossia senza causa e come tale illegittimo.
Il DLgs 276/2003 infatti sul punto è stato molto chiaro disciplinando i contratti a progetto. Più precisamente ha previsto che le vecchie cococo debbano essere ricondotte ad un progetto, programma o fase di esso. In caso contrario si applica la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data della sua costituzione.
Spiega inoltre il Tribunale che non si può ignorare che il progetto per legge deve avere una sua specificità, anche se ciò non comporta necessariamente l'indiviudazione del singolo progetto. i progetti sono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Poichè il collaboratore a progetto mantiene l'autonomia nella scelta delle modalità esecutive della prestazione, è irrilevante il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa e soprattutto non vi può essere una mera messa a disposizione di energie lavorative, sulle quali il committente esercita il potere direttivo. Il progetto in sostanza può essere un minus dell'attività aziendale, ma non può andare ad assorbirla per intero, nè il progetto può essere predisposto in serie.
Relativamente alla presunzione relativa alla trasformazione della cococo in lavoro subordinato in mancanza di progetto, precisa il Tribunale deve intendersi di natura relativa e non assoluta con la conseguente inversione dell'oere della prova che cade sul committente; ossia spetta a quest'ultimo provare l'effettivo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo seppur in mancanza di uno specifico progetto o programma.
Senza questa prova la mancata individuazione del progetto comporta inevitabilmente il riconoscimento del rapporto come subordinato. In sostanza non è il nome attribuito al contratto dalle parti a prevalere ma il comportamento di fatto tenuto dalle stesse.