UE: disposizioni per il recupero dei crediti previdenziali
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 84 dell’1.7.2010, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni specifiche in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili, in applicazione del regolamento Ce n. 883/2004 e del regolamento Ce di applicazione n. 987/2009.
L’articolo 84 del regolamento di base, pur recependo totalmente le norme dei precedenti regolamenti secondo cui il recupero dei crediti dovuti all’istituzione di uno Stato membro può essere operato dall’istituzione corrispondente di un altro Stato membro, ne amplia nel contempo la portata in misura considerevole, in quanto stabilisce in primo luogo che i titoli esecutivi emessi nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente sono riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l’esecuzione del credito nello Stato membro in cui ha sede la parte richiesta, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro, ed in secondo luogo che “in caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura”.
L’articolo 71 del regolamento di applicazione prescrive, inoltre, che il recupero dei crediti venga effettuato in via prioritaria mediante compensazione o tra le Istituzioni degli Stati membri interessati o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata. Qualora non sia possibile operare il recupero dei crediti, in tutto o in parte, mediante compensazione, si procederà al recupero nei confronti della persona fisica e/o giuridica interessata.
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