L'INAIL, con la nota 6/12/2002, ricordando che la legge 222/2002 di conversione del decreto-legge 195/2002 ha previsto, il differimento all'11 novembre 2002 del termine di presentazione della "dichiarazione di emersione" per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari d'impresa occupati irregolarmente in Italia, ha fornito le seguenti precisazioni per gli adempimenti di competenza: Denuncia iscrizione e DNA - Poiché la denuncia di iscrizione e la DNA devono essere effettuati entro i cinque giorni successivi all'inoltro della dichiarazione di emersione, l'INAIL ha ritenuto opportuno, per uniformare il trattamento nei confronti di tutti i datori di lavoro interessati alla sanatoria in esame, procrastinare al 18 novembre 2002 (cadendo il 16 novembre di sabato) il termine ultimo per la presentazione all'INAIL delle predette denunce. Ne consegue che per i datori di lavoro che hanno presentato la denuncia di iscrizione successivamente al 18 novembre 2002, l'Istituto assicuratore applicherà le sanzioni a decorrere dal 10 settembre 2002 (data da cui si intende abbia avuto inizio il rapporto di lavoro). Autoliquidazione - L'INAIL ricorda che le retribuzioni dei lavoratori subordinati. extracomunitari regolarizzati (periodo 10/9/2002-31/12/2002) dovranno essere comunicate separatamente da quelle relative alla prossima autoliquidazione in quanto formeranno oggetto di apposita richiesta da parte dell'Istituto assicurativo. Medesimo discorso vale per l'emersione dal lavoro nero ex lege 383/2001 e successive modificazioni, poiché anche le retribuzioni dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati - distinte a seconda del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004) - dovranno essere comunicate separatamente dietro specifica richiesta dell'INAIL.