Ulteriori precisazioni INPS sulla sanatoria delle prestazioni da invalidità civile
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 6/09/2004 n.27430, ha fornito alcune precisazioni in merito alla sanatoria su recuperi di prestazioni da invalidità civile di cui all'art. 42 DL 269/2003 convertito in legge 326/2003.
In particoalre a seguito di richieste formulate in merito da alcune Sedi, l'INPS precisa che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.350 del 10 marzo 1998, approvata con Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 ( cfr. circolare INPS n. 125 del 11 giugno 1998), l'istituto eroga pensioni, corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese, a prescindere dalle modalità di pagamento prescelte dai beneficiari.
Pertanto, poiché il Decreto di cui trattasi è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, la decorrenza effettiva dei recuperi potrà essere soltanto dal successivo mese di novembre 2003.
Si precisa, inoltre, che laddove fossero stati effettuati recuperi di prestazioni indebite dopo la data del 2 ottobre 2003 con riferimento a periodi precedenti, le somme trattenute vanno rimborsate.