Un interpello del MASE chiarisce cosa fare nel trattamento delle acque dei siti di bonifica
A cura della redazione

Con la risposta all’interpello n.98956, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarisce come interpretare l’articolo 243 comma 3 del D.lgs. 152/2006 sul trattamento delle acque emunte nei siti di bonifica.
Il quesito
Al fine di trattare le acque emunte da un sito in cui è in corso la bonifica, è necessario costruire un impianto dedicato in loco?
Questa in sostanza la domanda posta dall’ all’amministrazione provinciale di Viterbo, che ha richiesto chiarimenti circa l’interpretazione da dare al testo del D.lgs. 152/2006, che richiede di effettuare la depurazione delle acque emunte prima di reimmetterle nei corpi idrici o in fognatura:
“l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.”
La locuzione “in loco” ha indotto l’amministrazione a pensare che l’impianto debba trovarsi presso il sito di bonifica.
La risposta del Ministero
Il Ministero afferma che è possibile effettuare la depurazione in un impianto esterno al sito stesso. Ciò può avvenire presso impianti dedicati al trattamento delle acque di falda o presso impianti di trattamento delle acque industriali.
Il Ministero motiva la risposta sottolineando anche che imporre la costruzione di impianti ex novo sul sito di bonifica andrebbe in contrasto con il principio che impone di applicare le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
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