Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali esprime il proprio parere in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università

 

Cosa tratta?

Con Interpello n. 1/2025 del 18 settembre la commissione degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto all’Università degli Studi di Udine, che chiedeva parere riguardo i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, veniva chiesto di chiarire se il personale docente che svolge mansioni che non li espongono ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Il dubbio emerge a seguito della classificazione ATECO del settore ”Istruzione”, il quale riporta una classe di rischio di livello medio.

Con una premessa richiamante il quadro normativo, la Commissione Interpelli ha stabilito che:

  • il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto (neppure saltuariamente) a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
  • resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.

 

Cosa dice la legge?

  • Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte.
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR): ha abrogato gli accordi precedenti del 2011 e 2016, ridefinendo durata e contenuti minimi dei corsi.
  • Classificazione ATECO 2007: il settore “Istruzione” è classificato a rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore.

 

Indicazioni operative

  • Non è sufficiente il codice ATECO per determinare il tipo di formazione: bisogna considerare le mansioni effettivamente svolte.
  • Se il docente non accede a laboratori, reparti produttivi o ambienti con rischi specifici, può frequentare corsi per rischio basso (minimo 4 ore).
  • I dirigenti scolastici e i consulenti del lavoro devono basarsi sulla valutazione dei rischi aziendali, non solo sulla classificazione ATECO.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare puntualmente i rischi e programmare la formazione di conseguenza.

Il principio guida è quello della proporzionalità: la formazione deve essere calibrata sui rischi reali, non su classificazioni generiche.

Questo interpello semplifica la gestione della formazione per il personale docente che svolge attività d’aula senza esposizione a rischi specifici.