Un nuovo interpello chiarisce un nodo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali esprime il proprio parere in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università
Cosa tratta?
Con Interpello n. 1/2025 del 18 settembre la commissione degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto all’Università degli Studi di Udine, che chiedeva parere riguardo i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, veniva chiesto di chiarire se il personale docente che svolge mansioni che non li espongono ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Il dubbio emerge a seguito della classificazione ATECO del settore ”Istruzione”, il quale riporta una classe di rischio di livello medio.
Con una premessa richiamante il quadro normativo, la Commissione Interpelli ha stabilito che:
- il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto (neppure saltuariamente) a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
- resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.
Cosa dice la legge?
- Art. 37 del D.Lgs. 81/2008: impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR): ha abrogato gli accordi precedenti del 2011 e 2016, ridefinendo durata e contenuti minimi dei corsi.
- Classificazione ATECO 2007: il settore “Istruzione” è classificato a rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore.
Indicazioni operative
- Non è sufficiente il codice ATECO per determinare il tipo di formazione: bisogna considerare le mansioni effettivamente svolte.
- Se il docente non accede a laboratori, reparti produttivi o ambienti con rischi specifici, può frequentare corsi per rischio basso (minimo 4 ore).
- I dirigenti scolastici e i consulenti del lavoro devono basarsi sulla valutazione dei rischi aziendali, non solo sulla classificazione ATECO.
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare puntualmente i rischi e programmare la formazione di conseguenza.
Il principio guida è quello della proporzionalità: la formazione deve essere calibrata sui rischi reali, non su classificazioni generiche.
Questo interpello semplifica la gestione della formazione per il personale docente che svolge attività d’aula senza esposizione a rischi specifici.
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