Un nuovo interpello richiede pareri in merito ai luoghi di lavoro
A cura della redazione
Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’interpello 2/2025, in cui si richiede parere in merito all'applicazione del Titolo II, luogo di lavoro, del D.lgs. 81/08
Cosa tratta?
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha esaminato la richiesta della Regione Siciliana relativa all’applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (Luoghi di lavoro) nell’esercizio della campagna antincendio boschivo.
In particolare, l’istanza è stata presentata dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, e chiede se le aree in cui operano i lavoratori impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB) possano essere considerate “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento a vedette e postazioni AIB, e quindi obbligati anche al rispetto dell’Allegato IV.
Il punto critico è capire quando si ricade nell’ambito delle disposizioni sui requisiti del luogo, e quando invece opera l’esclusione per i terreni agricoli/forestali: una distinzione che impatta su, misure logistiche, manutenzione e organizzazione delle postazioni, oltre che sugli eventuali interventi strutturali.
Quando?
Interpello del 20 novembre 2025.
Cosa dice la legge?
- Art. 62, definizione di “luoghi di lavoro”, comma 2 lettera d-bis: esclude boschi e terreni appartenenti ad azienda agricola o forestale dall’ambito del luogo di lavoro.
- Art. 63 requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con rinvio all’Allegato IV.
- Art. 64 obblighi del datore di lavoro relativi a conformità, manutenzione e igiene dei luoghi di lavoro.
Indicazioni operative
La Commissione Sicurezza del Ministero chiarisce il perimetro applicativo richiamando il principio espresso dalla Cassazione penale (Sez. 3, sentenza n. 49459 del 29 dicembre 2022). Il criterio guida è questo:
- Non sono considerati “luoghi di lavoro” i terreni esterni all’area edificata dove si svolgono le attività tipiche agricole o forestali.
- Sono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole, oppure ad attività connesse che normalmente si svolgono in spazi chiusi.
In pratica:
- Boschi e terreni aperti rientrano nell’esclusione quando sono esterni all’area edificata e funzionali alle attività proprie dell’impresa agricola/forestale.
- Diversamente, se la prestazione si svolge in aree pertinenziali (es. zone operative vicine a sedi, depositi, magazzini o basi logistiche) o in spazi stabilmente organizzati per attività connesse o non agricole, tali aree assumono rilevanza come “luogo di lavoro” e devono rispettare i requisiti di sicurezza e gestione previsti dal D.Lgs. 81/08.
Applicando questo criterio al contesto AIB:
- Se la vedetta o la postazione AIB è collocata in un bosco o terreno che fa parte dell’azienda agricolo-forestale e rientra nell’area esterna in cui si svolge attività forestale in senso stretto, allora, secondo l’interpretazione della Commissione, non si applica il Titolo II e quindi non si parla di “luogo di lavoro” ai fini dei requisiti dell’Allegato IV;
- Se invece la postazione AIB fosse realizzata in un’area di pertinenza di un fabbricato, deposito, centro operativo o altra struttura riconducibile alle “aree edificate” e/o alle attività connesse, essa ricadrebbe nel campo dei “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II, con conseguente applicazione dei requisiti di cui all’Allegato IV.
La Commissione non dichiara esplicitamente “le vedette AIB non sono luoghi di lavoro”, ma fornisce il criterio generale: è luogo di lavoro (Titolo II) solo ciò che rientra nell’area edificata o nelle sue pertinenze e attività connesse, i boschi e i terreni agricoli puri restano esclusi.
È fondamentale ricordare che l’esclusione dal Titolo II non significa assenza di obblighi di sicurezza. Restano sempre applicabili le disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 81/2008: valutazione di tutti i rischi, misure di prevenzione e protezione, informazione, formazione e addestramento, uso dei DPI, sorveglianza sanitaria ove prevista, gestione delle emergenze, ecc.
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