Una recente sentenza sui preposti fa molto discutere.
A cura della redazione

La Cassazione Penale ad agosto 2025 ha confermato la condanna di due preposti per omicidio colposo in un caso di infortunio mortale sul lavoro, causato da una prassi vietata ma tollerata (dai preposti stessi). La sentenza ribadisce ed amplifica il ruolo attivo del preposto nella vigilanza e nella segnalazione dei rischi, rafforzato dalle recenti riforme legislative. La responsabilità non si esaurisce nella presenza fisica, ma si fonda sull’effettivo esercizio delle funzioni di controllo.
Cosa tratta :
Un tragico incidente sul lavoro avvenuto in un’officina per la manutenzione dei bus ha riportato al centro del dibattito il ruolo cruciale del preposto nella prevenzione degli infortuni. La recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV, n. 28427 del 4 agosto 2025) ha confermato la condanna di due preposti per omicidio colposo, evidenziando come l’omessa vigilanza e la mancata segnalazione di prassi pericolose possano configurare responsabilità penale.
Il caso: una prassi vietata e un tragico epilogo
Nel settembre 2016, un meccanico è rimasto schiacciato tra un carrello elevatore e un autobus guasto. L’operazione di spostamento del mezzo, effettuata tramite spinta con carrello elevatore, era espressamente vietata dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nonostante ciò, tale prassi risultava diffusa e tollerata all’interno dell’officina.I due preposti coinvolti – il vicecapo officina e il responsabile del settore manutenzioni – erano presenti al momento dell’incidente e consapevoli della prassi, ma non l’hanno impedita né segnalata al datore di lavoro. La Corte ha ritenuto che questa omissione abbia avuto rilevanza causale nell’evento mortale.
La posizione di garanzia del preposto
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui il preposto è titolare di una posizione di garanzia: deve vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza, intervenire in caso di comportamenti non conformi e segnalare tempestivamente ogni condizione di pericolo. Non è sufficiente essere formalmente preposti: occorre esercitare concretamente le funzioni di controllo e direzione.
La Corte ha chiarito che la responsabilità del preposto non è esclusa dalla presenza di altri soggetti superiori in grado, né dalla condotta imprudente del lavoratore. Quest’ultima, infatti, non è stata ritenuta “abnorme”, ma inserita nel contesto operativo ordinario, seppur in violazione delle procedure.Le riforme che rafforzano il ruolo del preposto.
Con la Legge 215/2021, il ruolo del preposto è stato rafforzato: oggi è obbligatoria la sua individuazione da parte del datore di lavoro, e gli è attribuito il potere-dovere di interrompere immediatamente l’attività in caso di pericolo. Questo rappresenta un’evoluzione significativa, che trasforma il preposto da semplice sorvegliante a soggetto attivo nella gestione del rischio.
Prassi contra legem: tolleranza non è assenza di responsabilità
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza confermata dalla Cassazione Penale, ha condannato i due preposti – A.A., vicecapo officina, e B.B., responsabile del settore manutenzioni-approvvigionamento – per omicidio colposo in cooperazione, ai sensi degli articoli 113 e 589 del codice penale. La pena, inizialmente fissata in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione, è stata ridotta in appello a otto mesi di reclusione, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui il datore di lavoro e i preposti devono impedire l’instaurarsi di prassi lavorative difformi dalle disposizioni di sicurezza. Questa sentenza è innovativa perché sgombera il campo da qualsiasi dubbio interpretativo : la tolleranza di comportamenti pericolosi, anche se consolidati, non esonera dalla responsabilità. Anzi, la mancata segnalazione di tali prassi può costituire colpa grave.Oltre alla pena detentiva, i due imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, e al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria per l’inammissibilità dei ricorsi presentati. La Corte ha ritenuto le doglianze difensive infondate e non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata, confermando la responsabilità dei preposti per l’omessa vigilanza e la mancata segnalazione della prassi pericolosa.Il caso analizzato dimostra come la sicurezza sul lavoro nel 2025, non possa più basarsi su formalismi o deleghe passive. Il preposto per il legislatore è una figura che ogni giorno diventa sempre più fondamentale : deve essere presente, consapevole e proattivo. La sua funzione è centrale per intercettare i rischi prima che si traducano in tragedie. La cultura della sicurezza si costruisce anche attraverso la responsabilizzazione di chi, ogni giorno, ha il compito di vigilare. E’ utile riflettere anche come la normativa e di conseguenza la giurisprudenza, sia profondamente cambiata dal 2016 (data in cui è successo l’infortunio mortale) ad oggi, e come le sentenze siano profondamente cambiate.
Conclusioni: vigilanza attiva e cultura della sicurezza
La pronuncia della Cassazione Penale n. 28427 del 4 agosto 2025 rappresenta una svolta giurisprudenziale senza precedenti nel panorama della sicurezza sul lavoro. È la prima volta che la Suprema Corte si esprime con tale chiarezza e severità sulla responsabilità penale diretta dei preposti, non solo per omissioni di vigilanza, ma anche per la mancata segnalazione di prassi pericolose conosciute e tollerate.Fino ad oggi, le sentenze in materia di sicurezza si sono concentrate prevalentemente sulle responsabilità del datore di lavoro o dei dirigenti. Il preposto, pur essendo figura centrale nel sistema prevenzionale delineato dal D.Lgs. 81/2008, è stato raramente oggetto di condanne penali autonome. Questa sentenza rompe il silenzio giurisprudenziale e traccia un confine netto tra la mera presenza formale e l’effettivo esercizio delle funzioni di garanzia. La Corte ha stabilito che la tolleranza di comportamenti pericolosi equivale a colpa, e che il preposto ha l’obbligo non solo di vigilare, ma di interrompere l’attività e informare i superiori. È un messaggio forte e chiaro: il preposto non è più un semplice sorvegliante, ma un attore attivo e responsabile nella prevenzione degli infortuni.
Questa sentenza segna l’inizio di una nuova fase, in cui la giurisprudenza riconosce pienamente il ruolo operativo e decisionale del preposto, e lo pone al centro della responsabilità prevenzionale. Un precedente che sta facendo molto discutere, ed ha già e avrà in futuro, inevitabili ripercussioni su formazione, organizzazione aziendale e cultura della sicurezza.
COSA DICE LA LEGGE
- Articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del preposto: Vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza.Intervenire per modificare comportamenti non conformi.Interrompere l’attività in caso di pericolo.Segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni condizione di rischio.Collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione.
- Legge 215/2021 – Novità introdotte: Obbligo di individuazione formale del preposto.Rafforzamento dei poteri-doveri di intervento.Possibilità di prevedere emolumenti specifici nei contratti collettivi.Formazione biennale e in presenza.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Verificare che i preposti siano formalmente individuati e consapevoli del loro ruolo.
- Assicurarsi che ricevano formazione specifica sulle procedure di vigilanza e intervento.
- Monitorare costantemente le prassi operative per intercettare comportamenti difformi.
- Istituire canali chiari e rapidi per la segnalazione di rischi e anomalie.
- Prevedere audit periodici sull’effettivo esercizio delle funzioni di preposto.
- Aggiornare il DVR in base alle segnalazioni ricevute e alle modifiche operative.
- Promuovere una cultura aziendale che valorizzi la responsabilità attiva e la prevenzione.In caso di rilevazione di pericolo, prevedere protocolli di interruzione immediata dell’attività.
- Evitare la delega passiva: il preposto deve essere parte attiva del sistema di sicurezza.
- Documentare ogni intervento e segnalazione per garantire tracciabilità e accountability.
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