Una sola gestione previdenziale per il socio amministratore e lavoratore di SRL
A cura della redazione

Chi nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge sia attività di socio amministratore sia attività di socio lavoratore ha l'obbligo di richiedere all'INPS l'iscrizione nella gestione previdenziale relativa all'attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. 5/10/2007 n.20886).
La Suprema Corte giunge a questa conclusione esaminando le disposizioni normative contenute nella L. 335/95 alla luce delle novità introdotte dalla L. 662/96.
In sostanza la scelta tra l'una o l'altra gestione previdenziale è diretta ad evitare un'ingiusta duplicazione di una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.
Infine, spiegano i giudici di legittimità, se una persona esercita, in una o più imprese, sia attività commerciale che artigiana, è tenuta ad iscriversi in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; questo per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.
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