Una tantum per i co.co.co., contributi nell'anno di riferimento
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 26236 del 19 ottobre 2010, ha fatto presente che per anno di riferimento deve intendersi quello nel quale si verifica l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
In via sperimentale per gli anni 2009-2011 è stato istituito un particolare istituto di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, consistente nell’erogazione di una indennità una tantum.
L'INPS risponde al quesito se il concetto di “anno di riferimento”, nell’ambito del quale considerare il prescritto requisito contributivo, debba essere inteso quale anno solare nel quale è venuto meno il rapporto di lavoro, ovvero i 12 mesi precedenti la data della citata cessazione. Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla valutabilità della contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità.
Per anno di riferimento deve intendersi quello nel quale si verifica l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare, integralmente nell’anno solare di riferimento (es. 2009), il richiesto accredito contributivo presso la Gestione Separata, senza che possa risalirsi, ai predetti fini, a periodi pregressi.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto alla citata indennità, peraltro, si ritiene che possa considerarsi utile anche l’eventuale contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali sia stata corrisposta l’indennità di maternità.