L'INPS, con la circolare n. 100 del 7 agosto 2009 ha reso noto quanto previsto dall'Accordo 13 maggio 2009 stipulato dal Ministero del Lavoro con Assolavoro e le organizzazioni sindacali. In particolare, l'Istituto fa riferimento all'erogazione di un'indennità una tantum del valore di 1.300,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, in favore dei lavoratori somministrati che, pur avendo maturato significativi periodi di lavoro, non abbiano i requisiti utili per accedere ad alcuna forma pubblica di sostegno al reddito, secondo la legislazione vigente.
L'indennità in parola è erogata ai somministrati che, oltre all'assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno al reddito o alla mancanza dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione, abbiano anche maturato minimo 78 giornate di calendario in somministrazione (riferite anche a periodi di lavoro svolti presso più Agenzie) a partire dal 1° gennaio 2008 e almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda. La domanda deve essere presentata dall'interessato alle Agenzie di Lavoro con l'autocertificazione di non essere destinatario, all'atto della domanda stessa, di altro trattamento a sostegno del reddito e di essere in possesso degli specifici requisiti richiesti.