Unica la richiesta di rateazione dei premi INAIL
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota prot. 8522 del 08/11/2007, ha precisato che il datore di lavoro che vuole fruire della rateizzazione dei premi ex art. 59, c.5 L.449/97 e successive modificazioni deve farne richiesta una sola volta. La richiesta è valida anche per gli anni successivi.
Pertanto il datore di lavoro che intende continuare ad avvalersi della rateazione e ha già espresso in sede di autoliquidazione tale volontà è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Invece il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del servizio di rateazione deve barrare l'apposita casella SI.
Infine il datore di lavoro che fruiva della rateazione e intende rinunciare per versare il premio in unica soluzione deve esprimere tale volontà utilizzando l'apposito modulo di revoca predisposto dall'INAIL da inviare alla sede competente entro lo stesso termine previsto per il pagamento dell'autoliquidazione.
L'INAIL ricorda che il codice agevolazione 70 che individua la facoltà di pagare in 4 rate verrà ogni anno automaticamente ribaltato sull'autoliquidazione dell'anno in corso.
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