Utilizzare la fidelity card altrui non legittima il licenziamento
A cura della redazione

E' illegittimo il licenziamento del dipendente che ha utilizzato impropriamente una fidelity card appartenente a terzi, poichè il recesso sarebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa (Cass. 11/01/2008 n.516).
La giusta punizione è un'adeguata sanzione conservativa quale potrebbe essere il richiamo scritto o verbale oppure una multa.
Più precisamente spiegano i giudici di legittimità è vero che il dipendente ha violato disposizioni aziendali sull'utilizzo della fidelity card che viene rilasciata ai clienti a scopo promozionale e per uso personale, ma in assenza di specifica sanzione da applicare, il licenziamento appare una misura eccessiva.
Questa lacuna normativa unitamente all'assenza di precedenti violazioni da parte del dipendente e alla mancata prova di una volontà fraudolenta del lavoratore (dato che è stato dimostrato che ha agito senza artifizi o raggiri) ha indotto la Suprema Corte ad escludere che il comportamento del lavoratore integrasse il reato di truffa, identificandolo solo come abuso.
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