Il lavoratore che chiede il riconoscimento di un trattamento migliorativo previsto dall'uso aziendale deve provare che quest'ultimo esista effettivamente e che trovi applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori (Cass. 10 luglio 2008  n.18991).
Secondo i giudici di legittimità l'uso aziendale per essere fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo presuppone non una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo.
Il comportamento delle parti diventa così espressione di una volontà negoziale che integra i singoli contratti individuali. L'accertamento della concreta esistenza dell'uso aziendale spetta al giudice di merito, la cui valutazione, se esente da errori logici e giuridici, in sede di legittimità è insindacabile.
Ai fini dell'accertamento dell'uso aziendale i principi da applicare sono i seguenti:
- l'applicazione dell'uso deve riguardare la generalità dei lavoratori. Nell'ambito di questa totalità, le differenziazioni (quali parti integranti della stessa norma) sono ipotizzabili in quanto coerenti con la diversità (per mansioni o qualifiche o sedi) della specifica situazione coinvolta.
- per la sua struttura e per l'intento negoziale su cui si fonda, la norma costituita dall'uso aziendale, è tale in quanto, in assenza di una concorde contraria volontà delle parti, continui a protrarsi indefinitivamente nel tempo, anche dopo lo specifico fatto dedotto in controversia.
- la prova della concreta esistenza dell'uso aziendale è onere di colui che la invoca.