Vademecum INPS sulle procedure di riscossione e di recupero dei contributi
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 19/01/2009 n.1244, ha ricordato che la competenza a decidere sulla concessione delle rateazioni dei debiti contributivi spetta all'istituto previdenziale fino a 24 mesi, mentre per quelle fino a 36 mesi è sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero del lavoro.
L'INPS richiama anche la legge 388/2000 che ha introdotto la possibilità di concedere previa autorizzazione ministeriale le rateazioni fino a 60 mesi se ricorrono oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza, nonché nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all'Autorità Giudiziaria.
Inoltre la Legge 178/2002 ha attribuito agli enti gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere pagamenti dilazionati fino a 60 rate, ma ha limitato tale facoltà al pagamento dei crediti iscritti a ruolo.
Ne consegue che i crediti non iscritti a ruolo possono essere rateizzati dall'INPS fino a 24 mensilità, prorogabili a 36 previa autorizzazione del Ministero del lavoro o fino a 60 rate nei casi eccezionali (su autorizzazione interministeriale). Invece se i crediti sono iscritti a ruolo possono essere rateizzati autonomamente dagli organi dell'Istituto fino a 60 mensilità.
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