Valorizzazione degli anni ante laurea per gli ex forestali
A cura della redazione

L’Inps con la circolare 109 del 4 luglio 2025 ha dato attuazione alla sentenza del Consiglio di stato del 30 maggio 2024, dopo contrasti giurisprudenziali e pubblica le relative istruzioni.Per il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi del D.Lgs. 177/2016, è transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, possono verificarsi le seguenti situazioni:
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Per coloro la cui domanda di riscatto onerosa presentata ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997, definita con provvedimento positivo e in corso di pagamento rateale o per la quale sia già avvenuto il pagamento integrale dell’onere, è ammesso il riesame a domanda dell’interessato, con diritto al rimborso degli oneri nel limite prescrizionale di 10 anni;
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in caso di domanda di riscatto del corso di studi universitari presentata a titolo oneroso all’INPS prima del 1° gennaio 2017 definita con il pagamento dell’intero onere, non è ammesso il riesame;
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in caso di domanda di riscatto del corso di studi universitari presentata a titolo oneroso all’INPS prima del 1° gennaio 2017, per la quale l’interessato abbia interrotto o interrompa il pagamento dell’onere, è possibile richiedere la valutazione gratuita degli anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi, ai fini sia del diritto che alla misura della pensione se si stratta di assicurati vecchi iscritti, altrimenti per i contributivi tali periodi sono utili sono per il diritto alla pensione.Inoltre, per il citato personale ai fini del TFS, è possibile valorizzare, tramite riscatto a titolo oneroso, gli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977 e dal decreto legislativo n. 165/1997, relativi al servizio comunque prestato con percezione dell’indennità e quello conseguente all’espletamento di servizi speciali.
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