A seguito del provvedimento 6 dicembre 2002 il Tur è stato fissato dalla Banca d'Italia nella misura del 2,75%, comportando così la variazione del tasso di interesse di dilazione e differimento (INPS, circolare 30 dicembre 2002 n. 187). L'interesse di dilazione , da applicare alle rateazioni effettuate a partire dal 11 dicembre 2002, è pari al 8,75% (Tur maggiorato di 6 punti percentuali), mentre l'interesse di dilazione, sempre nella misura del 8,75%, si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002. La variazione del Tur ha inoltre i seguenti effetti sul sistema sanzionatorio INPS (sanzioni civili): - per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al TUR (2,75%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, all' 8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo; - per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b) - per le inadempienze sorte dal 1.10.2000 previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempreché il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8.25% annuo; -per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2,75 %).