Vietato indossare sui luoghi di lavoro vistosi simboli politici e religiosi
A cura della redazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia del 15 luglio 2021 relativa alle cause riunite C-804/18 e C-341/19, ha deciso che il datore di lavoro può legittimamente vietare ai propri dipendenti di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
Il divieto datoriale può essere giustificato dal fatto che i dipendenti si devono presentare in modo neutrale sia nei confronti dei clienti che di prevenire conflitti sociali.
Il caso nasce da due impiegate di una società tedesca a cui il datore di lavoro aveva chiesto di non indossare vistosi segni attestanti la loro fede religiosa.
Le lavoratrici avevano quindi presentato ricorso al Tribunale del lavoro di Amburgo il quale ha deciso di interpellare la Corte di Giustizia Europea e chiedere se una norma interna di un'impresa, che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sulle convinzioni personali.
Inoltre il giudice di merito ha chiesto a quali condizioni l'eventuale differenza di trattamento indirettamente fondata sulle convinzioni personali che discende da una tale norma possa essere giustificata e quali siano gli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del carattere appropriato di una tale differenza di trattamento.
Secondo la Corte di Giustizia UE un regolamento aziendale non costituisce una discriminazione diretta fondata sulle convinzioni personali verso i lavoratori, a condizione che "tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata". Una tale imposizione non comporta, secondo la Corte, nemmeno una discriminazione indiretta nella misura in cui il diverso trattamento imposto sia limitato allo stretto necessario, oltre che giustificato dal perseguimento di una politica di neutralità nei confronti dei clienti o degli utenti che risponda a una reale esigenza del datore di lavoro, con onere della prova a carico del datore di lavoro medesimo.
In merito alle finalità del datore di lavoro, i giudici europei rilevano che la volontà di mostrare, nei rapporti con i clienti, una linea di neutralità politica, filosofica o religiosa può essere legittima. Gli elementi rilevanti che servono a individuare una tale esigenza sono, in particolare, i diritti e le lecite aspettative dei clienti o degli utenti.
Pertanto, se manca una esigenza reale e dimostrabile di vietare l'uso di simboli religiosi o politici e il comportamento aziendale distingue tra le diverse convinzioni politiche, filosofiche o religiose, la regolamentazione aziendale è da considerarsi discriminatoria.
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