L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026, ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni di compilazione, per la fruizione del credito d’imposta Zes unica 2025 (come previsto dall’art. 1, c. 449 della L. 199/2025) pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel periodo 18 novembre 2025 – 2 dicembre 2025.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La Comunicazione è scartata se il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione oppure se non ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la Comunicazione integrativa.

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione con il mod. F24 nel periodo dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Il credito d’imposta non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Il provvedimento prevede che nella comunicazione deve essere compilato anche il Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia, nel caso in cui non sia stata resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione.

Se una Comunicazione sottoposta al controllo antimafia risulta incompleta, la Comunicazione corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta. Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Decorsi 60 giorni senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.