L’Inps, con il messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015, facendo seguito ad un parere del Ministero del lavoro, ha chiarito che l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’art. 1, co. 119 della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente a tempo indeterminato o determinato nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate di cui all’art. 9 della L. n. 67/1988.
Nel rispetto del principio di specialità, è applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015, il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della L. n. 67/1988, compresa la riduzione dei premi Inail. Tale regime, peraltro, rispetto a quello della legge di stabilità, presenta i seguenti vantaggi: il riconoscimento dello specifico trattamento previdenziale in discorso anche per le assunzioni effettuate negli anni successivi al 2015; l’apertura della misura agevolata in argomento ai lavoratori assunti a tempo determinato; l’irrilevanza del fatto, ai fini dell’ammissione al beneficio in questione, che il lavoratore in discussione fosse precedentemente occupato; l’estensione della riduzione ai premi Inail.
L’istituto previdenziale procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:
- per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014,
- mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9 L. 67/1988.