L'agenzia delle Entrate, con la circolare 4 aprile 2008, ha fornito i consueti chiarimenti relativi alla compilazione del 730 in risposta ai quesiti posti dalla Consulta nazionale dei Caf. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 4 aprile 2008, ha fornito i consueti chiarimenti relativi alla compilazione del 730 in risposta ai quesiti posti dalla Consulta nazionale dei Caf. Tra le risposte fornite si segnalano le seguenti: Ulteriore detrazione per numero di figli superiore a tre - L'ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del TUIR. Questa, tuttavia, non è necessario che sia effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di quattro figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'ulteriore detrazione è comunque ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la percentuale di carico varia durante l'anno, occorre procedere al calcolare la media ponderata delle percentuali, nel seguente modo. [(Percentuale 1° periodo x n. mesi 1° periodo ) + (Percentuale 2° periodo x n. mesi 2° periodo)] / [Mesi 1° periodo + mesi 2° periodo]. Previdenza complementare - Il lavoratore di prima occupazione deve sempre compilare il rigo E29 sia se abbia sottoscritto un fondo negoziale sia se abbia sottoscritto un fondo individuale considerato che la norma, nel prevedere un maggior limite di deducibilità a partire dal sesto anno di partecipazione alla forma pensionistica e per i venti anni successivi nel caso di contributi versati nei primi cinque anni di importo inferiore al limite ordinario di deducibilità (euro 5.164,57), non fa distinzione tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ne consegue, quindi, che il dipendente di prima occupazione se è un dipendente di una pubblica amministrazione iscritto ad una forma pensionistica per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) deve compilare il rigo E29 e non il rigo E28, per tener conto negli anni a venire di tale diverso limite di deducibilità.