Non sono sanzionabili le omissioni contributive verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2001 (INAIL, circolare 28 gennaio 2003 n. 6). La precisazione dell'INAIL, modificativa delle precedenti istruzioni diramate con le circolare 56/2001, si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 7524 del 22 maggio 2002. La Suprema Corte ritiene infatti che l'art. 116 della L. 388/2000 ha inteso abolire le sanzioni amministrative e non abrogare le norme sanzionatorio, che formalmente rimangono in vigore. Conseguentemente le sanzioni amministrative non possono essere applicate anche per condotte pregresse anteriori all'entrata in vigore della sopracitata legge. Prima di tale pronuncia l'istituto assicurativo riteneva sanzionabili amministrativamente le omissioni verificatesi prima del 1° gennaio 2001 che avessero originato ordinanze ingiunzioni emesse dopo tale data.